Pergolati: permessi per costruire o edilizia libera?
Spesso si crede che pergole e tettoie siano equivalenti, mentre in realtà si tratta di due strutture differenti nell’aspetto, con diverse finalità, e che dunque ricadono sotto titolo abilitativo differente, richiedendo pertanto prassi burocratiche non assimilabili.
Cosa si intende per pergolato
Il pergolato è:
“una struttura aperta sia nei lati esterni che nella parte superiore, realizzata con materiali leggeri, senza fondazioni, di modeste dimensioni e di facile rimozione, la cui finalità è quella di creare ombra mediante piante rampicanti o teli cui offrono sostegno”.
La definizione è stata ribadita anche dalla Corte di Cassazione.
Quando NON sono necessari i permessi per costruire
Dunque, da quanto sopra, tra le opere di edilizia libera sono compresi i pergolati di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo, intesi come elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Ma non si tratta solo di dimensioni e materiali: l’opera è precaria, e dunque esentata dal titolo, soltanto quando il suo uso è delimitato nel tempo, oltre che specifico, e tale da soddisfare esigenze eccezionali o comunque contingenti, ma mai permanenti.
Provvisorio NON equivale dunque a stagionale.
Ad esempio, un gazebo in legno o metallo cementato al suolo e con tetto in materiale solido è considerato NON precario anche se a fine estate lo si smonta.
Invece provvisorio è un piccolo gazebo leggero, rivestito da telo e subito richiudibile.
Quando SONO necessari i permessi per costruire
Qualora invece una struttura sia incidente sulla sagoma della struttura principale, di dimensioni non definibili “modeste”, nonché priva di un collegamento funzionale con il soddisfacimento di esigenze meramente temporanee, necessita di permesso a costruire.
Si tratta infatti, in questo caso, di una struttura NON assimilabile ad un pergolato.
Lo stesso dicasi allorquando si configura una modifica della destinazione d’uso degli spazi esterni.
E anche quando, pur essendo i pannelli laterali amovibili, ne risulti un incremento dei volumi.
A meno che non si tratti di pertinenze minori, cioè:
“elementi non qualificabili come interventi di nuova costruzione ovvero aventi un volume inferiore al 20% dell’edificio principale” ad esempio “i pergolati; le pensiline; (…) le coperture avvolgibili o retrattili di telo impermeabile (…) i gazebo, ma solo se completamente aperti sui lati e coperti con teli amovibili.”
Posso costruire un pergolato in condominio?
Così come va salvaguardato l’eventuale diritto di terzi e, in condominio, l’osservanza di ciò che è prescritto dal regolamento.
Equivale a dire che il comune è legittimato a bloccare i lavori per i pergolati.
Pergolato senza permesso: quali sono le sanzioni
Non appena inviata la CILA e ottenuta l’immediata ricevuta di protocollazione, si possono cominciare i lavori.
Entro 30 giorni il Comune può verificare la documentazione inviata e che il progetto corrisponda a quanto dichiarato (controllo a campione).
Se la documentazione è incompleta, richiede di completarla entro un certo termine; se la considera irregolare, blocca i lavori.
E’ importante che la CILA venga inviata PRIMA dell’inizio dei lavori: se la si invia in ritardo è prevista una sanzione di circa 333 € mentre per il mancato invio la sanzione è di 1000 €.
Cosa si intende per tettoia
Un pergolato coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non facilmente amovibile, diventa una tettoia.
E una tettoia NON è struttura precaria.
Quali sono i permessi previsti per la realizzazione di una tettoia
Dunque per essa è necessario il permesso di costruire.
E inoltre, qualora di dimensioni importanti, deve sottostare anche alle regole dettate dalla Sopraintedenza competente in materia di rispetto delle distanze tra edifici limitrofi ed aree vincolate.
Tettoia abusiva: cosa dice la legge?
Necessitando la licenza edilizia, presentare la semplice denuncia di inizio attività costituisce reato, quello di abuso edilizio.
Reato che non consta solo di una parte civile/amministrativa, ma pure di una penale.
Due sono i modi per evitare la condanna:
- la prescrizione, che nel caso specifico è di 4 anni (5 se c’è stato un atto interruttivo della prescrizione come ad esempio la citazione a giudizio)
- l’appello alla particolare tenuità del fatto, istituto di recente introduzione che si applica ai reati più “lievi” (quelli puniti con pena detentiva non superiore, nel massimo, a 5 anni, oppure con pena pecuniaria), sempre che non si tratti di recidiva.
A seguito del reato è comunque prevista la demolizione, che può essere evitata solo chiedendo una sanatoria a posteriori, applicabile però solo a quelle opere che, già realizzate senza le necessarie autorizzazioni, avrebbero comunque la possibilità di ottenerla.
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